COME SI CONCLUDE UN CONTRATTO IN RETE
DOPO AVER SPIEGATO CHE COSA INTENDONO LE NORME GIURIDICHE PER E-COMMERCE E COME SI AVVIA UN’ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO, VEDIAMO COSA SUCCEDE QUANDO IL VENDITORE PREDISPONE UN DOCUMENTO PER L’ACQUISTO CHE L’UTENTE DEVE FIRMARE... CON UN CLICK
La diffusione del commercio online pone ogni giorno nuove questioni, specie di natura giuridica, in relazione ai contratti che vengono conclusi in rete e alla validità di clausole vessatorie nei confronti dei consumatori, che sono poi i singoli utenti.
Parliamo di contratti
Nella contrattazione con un numero elevato di soggetti, tipica delle vendite effettuate su internet, si fa uso frequente di un particolare tipo di contratto: il contratto di adesione a condizioni generali, un documento predisposto dal soggetto che vende o eroga il servizio su internet che il consumatore sottoscrive nella sua interezza, essendo inibita, di fatto, ogni possibilità di modifica. Sono quei contratti molto lunghi e complessi, con un numero elevato di articoli e clausole, spesso scritti con un carattere piccolissimo e di difficile lettura, che si visualizzano prima di ogni acquisto e che quasi mai vengono letti.
Quando il contratto per adesione viene concluso su internet bisogna affrontare alcune questioni, tra cui:
1. le modalità di accettazione delle condizioni generali del contratto;
2. le modalità di accettazione di clausole svantaggiose per il consumatore, meglio conosciute come “clausole vessatorie”, a volte presenti anche nelle condizioni generali.
Firme elettroniche...
Vediamo il primo punto: la legge richiede la forma scritta solo per pochi ed eccezionali contratti (per es. l’acquisto di un immobile). In caso di commercio online, la sottoscrizione può essere effettuata anche con il semplice click sul tasto “accetta le condizioni” presente sul sito (si parla di “firma elettronica”).
L’accettazione del contratto con un click trova larga diffusione quando non è necessaria la sottoscrizione di un contratto scritto. Come quando si acquista un libro in un negozio, allo stesso modo l’acquisto su internet dello stesso libro non richiederà una sottoscrizione dell’acquirente.
... e firme digitali
Altrimenti si ricorre a una firma elettronica avanzata, che in Italia viene prevalentemente identificata con la firma digitale. La firma digitale garantisce sia l’identificazione del soggetto sia l’integrità del documento, che equivale a un qualsiasi documento cartaceo sottoscritto dalle parti a tutti gli effetti di legge.
Non basta un semplice click
E adesso il secondo punto. Abbiamo detto che quando si effettua un acquisto su internet, si sottoscrive un contratto mediante un click. Con lo stesso click, il venditore potrebbe poi richiedere l’accettazione delle condizioni generali di vendita. Tale accettazione, però, non si estende a eventuali clausole vessatorie presenti sul contratto. Sono quelle clausole che comportano un danno per chi sottoscrive il contratto e si risolvono invece in un vantaggio per chi lo ha predisposto. Secondo l’articolo 1341 del Codice civile, sono le condizioni che consentono a chi le ha introdotte limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderlo, mentre a carico dell’altro contraente (l’utente) si verificano limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga e altro ancora.
Queste clausole dovrebbero essere sottoscritte per iscritto e in modo specifico; nel caso dell’e-commerce, l’unica accettazione valida può avvenire non tramite semplice click, ma solo attraverso firma digitale. Lo ha stabilito una recente sentenza (Tribunale di Catanzaro ordinanza n.18 del 30 aprile 2012), che ha stabilito anche l’inefficacia di molte clausole contrattuali accettate in internet attraverso il click sul “pulsante negoziale virtuale” (quello a forma di carrello della spesa).
In parole povere è necessaria una seconda firma da apporre in fondo a ogni contratto, prima dell’informativa sulla privacy, e che normalmente comincia con la dicitura “Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti c.c., le parti approvano specificatamente i seguenti articoli” eccetera.