Diritto e diritti


Silvia Tonella Silvia Tonella

Dal volume N° 33

"Recupero": le novità

LA TUTELA DEI CREDITORI GRAZIE ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE E ALLA NUOVA PROCEDURA PER IL PIGNORAMENTO DEI VEICOLI


Le difficoltà di recuperare ciò che spetta. Quanti professionisti, inclusi venditori, non riescono a portare a casa il corrispettivo della merce già consegnata o di un servizio prestato? Dal 2008, con l’avvento della crisi economica, sempre di più.

Con l’entrata in vigore della legge n. 162/2014, il legislatore ha introdotto nuove procedure per accelerare e rendere più agevole il recupero dei crediti. L’impatto della riforma è evidente: da un lato, i maggiori poteri di “investigazione” conferiti all’ufficiale giudiziario consentono, tramite l’accesso diretto alle banche dati pubbliche telematiche, di ampliare
e rendere più fruttifere le ricerche dei beni del debitore, potendo individuare facilmente i mezzi allo stesso intestati; dall’altro, la procedura ad hoc prevista per il pignoramento dei veicoli, in luogo di quella precedente che seguiva le norme dei pignoramenti mobiliari, consente una notevole semplificazione e una maggiore efficacia, risolvendosi in una sorta di fermo auto dei mezzi di proprietà del debitore, ivi compresi quelli aziendali.

L’accesso alle banche dati pubbliche online

Il nuovo art. 492-bis Codice procedura civile introdotto dal d.l. n. 132/2014 prevede che su richiesta del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, autorizzi l’ufficiale giudiziario alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
Al fine di acquisire tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, all’ufficiale è consentito l’accesso diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e degli enti previdenziali, nonché all’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e al pubblico registro automobilistico. Una volta terminate le operazioni, l’ufficiale dovrà redigere verbale, nel quale indicare tutte le banche dati interrogate e i risultati ottenuti.

Il pignoramento dei veicoli: la nuova procedura
Applicabile a tutti i procedimenti iniziati a partire dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la nuova forma di pignoramento, unitamente alla possibilità di accedere alla banca dati del Pra (Pubblico registro automobilistico), dovrebbe portare a una semplificazione della procedura esecutiva di recupero del credito.
Fino a oggi la difficoltà per gli ufficiali giudiziari era quella di rintracciare il veicolo oggetto di pignoramento, con necessità di autorizzazioni particolari se lo stesso si trovava in strada anziché nell’area di proprietà del debitore.

Con le nuove norme queste difficoltà sono superate. Esse prevedono infatti la notifica al proprietario/debitore di un atto di intimazione a consegnare il veicolo entro 10 giorni all’istituto vendite giudiziarie del luogo, decorsi i quali l’eventuale circolazione con lo stesso è punibile con il sequestro e successiva consegna all’istituto vendite giudiziarie. La procedura infatti prevede che il pignoramento venga iscritto al Pra e che da quel momento il veicolo
non possa più circolare, come per il fermo amministrativo.
Dalla notifica del pignoramento, sino alla consegna del mezzo e dei titoli all’Ivg, il debitore è costituito custode dei mezzi pignorati e dei relativi accessori, ivi comprese pertinenze e frutti, senza diritto ad alcun compenso; successivamente, è l’Ivg ad assumere la custodia, dandone immediata comunicazione, ove possibile, al creditore pignorante.
Qualora il debitore, scaduto il termine di 10 giorni, non ottemperi all’obbligo di consegna, saranno gli organi di polizia che accerteranno la circolazione del bene pignorato a procedere al ritiro della carta di circolazione (e dei relativi e documenti di proprietà del mezzo), consegnando il tutto all’Ivg competente per territorio.
Nelle more, il creditore, ricevuto l’atto di pignoramento dall’ufficiale giudiziario, dovrà trascriverlo nei pubblici registri.