Diritto e diritti


Silvia Tonella Silvia Tonella

Dal volume N° 22

TUTTO SUL NEGOZIO VIRTUALE

I PRIMI DI UNA SERIE DI CONSIGLI SU COME INIZIARE UN’ATTIVITÀ DI E-COMMERCE: LA COMUNICAZIONE DI AVVIO, LE NORME CHE REGOLANO LA VENDITA, IL DIRITTO DI RECESSO. UN PICCOLO AIUTO PER MUOVERSI IN INTERNET NELLA GIUSTA DIREZIONE

 

La Commissione europea definisce il commercio elettronico o e-commerce come lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica. La vendita online di beni materiali a consumatori finali è di fatto una tradizionale cessione di beni, nella quale la fase contrattualistica viene attuata con tecnologie informatiche.

L’azienda si dota di un sito web, sul quale espone il suo catalogo, e dalla consultazione si passa all’ordine e al pagamento; oppure l’azienda accede a un portale, gestito da un server, con cui compie le operazioni usufruendo di utili servizi, per esempio nella fase di riscossione, ma rimanendo sempre titolare e responsabile dell’attività commerciale.

La vendita online si ritiene completa quando tutte le fasi della transazione avvengono online: offerta, ordine e pagamento. Trattandosi di beni materiali, la consegna avviene ovviamente con i canali tradizionali (vettore, corriere, servizio postale, consegna diretta con mezzi propri), così come il pagamento (bonifico, contrassegno postale). In questo caso l’operazione è tanto più assimilabile a un’ordinaria vendita in cui solo l’ordine è online. Altrimenti il pagamento avviene al momento dell’ordine in via elettronica.

In entrambe le situazioni, fiscalmente parlando, la transazione è classificata “vendita per corrispondenza” (art.22, comma 1, del decreto Iva 633/72) e assimilata al commercio al minuto. Come nel commercio al minuto, il cliente che ordina e paga via web ha diritto a ricevere la merce, chiunque esso sia e ovunque abbia sede.

L’offerta può essere rivolta solo a particolari categorie di operatori o contenere altri limiti che devono essere ben evidenziati; in mancanza, il modulo dell’ordine non deve neppure poter essere inviato, e il pagamento non deve poter essere attuato. Se il cliente ha tutti i requisiti richiesti, il contratto è validamente concluso con l’invio dell’ordine e non può essere rifiutato.

 

Il decreto del 2003

L’e-commerce è sottoposto ad alcuni vincoli giuridici. Fino al 2000, non esistendo una legislazione ad hoc per il commercio elettronico, sono state estese e adattate le leggi che regolano la stipulazione di contratti di compravendita a distanza e fuori dai locali commerciali; nel 2000 la Comunità europea ha emesso la direttiva comunitaria 2000/31/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 70/2003. Per tutto ciò che non è previsto da questo decreto, resta ferma l’applicazione delle norme a tutela del consumatore (es. contrattazione a distanza e regole generali sul contratto).

 

Primo step: la comunicazione di avvio

Anche nel commercio elettronico si distingue tra vendita all’ingrosso e al dettaglio (definite dall’art.4, comma 1, lettere a) e b) d. lgs. 114/1998).

Per la vendita al dettaglio, il commercio elettronico, essendo effettuato “tramite altri sistemi di comunicazione”, rientra nelle “forme speciali di vendita” (art.18 d. lgs. 114/98). Perciò l’avvio dell’attività di vendita al dettaglio online va comunicato (con Modello COM6) al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, oppure la sede legale, con l’indicazione del possesso dei requisiti di accesso all’attività (elencati all’art.5 del decreto del ‘98) e del settore merceologico. L’attività può essere iniziata trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune o, nel caso il Comune non abbia riscontrato e non sia pervenuto un parere che lo impedisce, sulla base del cosiddetto silenzio assenso. La violazione di queste disposizioni viene punita con una sanzione amministrativa (art.22 del decreto).

In caso di esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio, è possibile utilizzare un solo sito Internet, purché ai due tipi di commercio vengano destinate due aree distinte, in modo da non indurre in confusione il potenziale acquirente.

Il d. lgs. 114/98 non si applica agli intermediari, come gli agenti di commercio e gli agenti di affari in mediazione, né alle attività di vendita occasionali.